Home – Blog – Osservatorio Giurisprudenza Amministrativa: Consiglio di Stato, Sez. III, 27 marzo 2014, n. 1487 – Presidente ed Estensore Pier Giorgio Lignani (Conferma Tar Liguria, Sez. II, 22 gennaio 2014, n. 101).
27 marzo 2014
Consiglio di Stato, Sez. III, 27 marzo 2014, n. 1487
Consiglio di Stato, Sez. III, 27 marzo 2014, n. 1487 – Presidente ed Estensore Pier Giorgio Lignani (Conferma Tar Liguria, Sez. II, 22 gennaio 2014, n. 101).
APPALTI della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – offerte – rettifica di eventuali errori di scritturazione e di calcolo – effettiva volontà del dichiarante. Verifica anomalia dell’offerta – motivazione per relationem – limiti al sindacato giurisdizionale – incongruità solo in relazione all’importo complessivo.
Va confermato il principio di massima (più volte affermato anche da questa Sezione) che le offerte di gara, intese come atto negoziale, sono suscettibili di essere interpretate alla ricerca della effettiva volontà del dichiarante; con la conseguenza, fra l’altro, che tale attività interpretativa può consistere anche nella individuazione e nella rettifica di eventuali errori di scritturazione e di calcolo. A condizione, s’intende, che alla rettifica si possa pervenire con ragionevole certezza, e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima né a dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerente, che non sono ammesse (salva l’ipotesi dell’applicazione dell’art. 46 del codice dei contratti).
Si deve ricordare che le disposizioni in materia di verifica delle offerte anomale, contenute nell’art. 55 della direttiva CE n. 18/2004, e puntualmente recepite dagli artt. 87 e 88 del Codice dei contratti, rispondono primariamente allo scopo di garantire il concorrente contro il pericolo di perdere l’aggiudicazione, a motivo di una supposta anomalia dell’offerta, senza aver potuto dare tutte le giustificazioni del caso e senza che queste siano state debitamente prese in considerazione. In altre parole, le disposizioni in esame (come molte altre delle direttive comunitarie) hanno lo scopo di tutelare la concorrenza e dunque di evitare che gli enti appaltanti possano eluderla eliminando le offerte migliori sotto il pretesto dell’anomalia.
Solo indirettamente e in via di fatto la verifica dell’anomalia tutela l’interesse del secondo graduato a vedere escluso il primo graduato.
E’ per questo che la giurisprudenza consolidata afferma che occorre una motivazione analitica e specifica solo nel caso che le giustificazioni vengano respinte, mentre quando vengono accolte è sufficiente che esse vengano richiamate a guisa di motivazione per relationem.
Nella stessa logica, la giurisprudenza consolidata afferma che, a seguito dell’impugnativa del secondo graduato, il sindacato giurisdizionale sull’accettazione delle giustificazioni fornite dall’aggiudicatario è ammesso solo con riferimento ai vizi di manifesta e macroscopica erroneità e irragionevolezza; invero il giudizio di accettazione è espressione di un apprezzamento discrezionale riferito alla convenienza complessiva dell’offerta.
Un terzo principio consolidato in giurisprudenza è che l’eventuale incongruità di taluni prezzi, o di talune voci di costo, non comporta necessariamente l’anomalia dell’offerta nel suo insieme, giacché quello che ha rilevanza determinante è, in ogni caso, l’importo complessivo.
A.A.