CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III 31 luglio 2013 n. 4038
La stazione appaltante non può sopperire con il potere di soccorso alla totale mancanza di un atto prescritto dalla lex specialis di gara, necessario per individuare il contenuto stesso della offerta tecnica. L’omessa allegazione di un documento o di una dichiarazione previsti a pena di esclusione non possono considerarsi alla stregua di un’irregolarità sanabile e non ne è permessa la regolarizzazione postuma in violazione della par condicio dei concorrenti tanto più nel caso in esame, in cui la omissione dichiarativa comportava incertezze sul contenuto sostanziale dell’offerta, non potendosi pretendere che la stazione appaltante consentisse al concorrente di qualificare successivamente la propria offerta o integrasse lei stessa le caratteristiche dei prodotti non dichiarate dal concorrente surrogandosi a quest’ultimo nella indicazione di elementi essenziali espressamente prescritti dagli atti di gara.