Home – Blog – News TAR e CDS: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III – sent. 24 dicembre 2013, n. 6235
24 dicembre 2013
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III – sent. 24 dicembre 2013, n. 6235
Il d.lgs. n. 163/2006 (codice degli appalti) benché non avaro di disposizioni puntuali e minuziose, nulla dispone esplicitamente riguardo alle modalità di conservazione delle carte, né riguardo alla verbalizzazione di tali modalità. Si deve pertanto ritenere che la mancanza o la sommarietà delle annotazioni a verbale, e/o la discutibile idoneità delle modalità di conservazione concretamente adottate, non costituiscono di per sé vizio invalidante delle operazioni, e di riflesso dell’intera gara. Si ha, invece, un vizio invalidante qualora sia positivamente provato, o quanto meno vi siano seri indizi, che le carte siano state manipolate negli intervalli fra un’operazione e l’altra. Peraltro è evidente che per quanto le modalità di conservazione siano state accurate e rigorose (ad es. chiusura in cassaforte, etc.) non si potrà mai escludere che vi sia stata una dolosa manipolazione (ad es. ad opera di chi conosceva la combinazione per aprire la cassaforte); e che chi sia interessato a farlo possa darne la prova. Viceversa, il fatto che le modalità di conservazione siano state meno rigorose non autorizza a presumere che la manipolazione vi sia stata, a meno che non vengano prodotte in tal senso prove o quanto meno indizi. In questo contesto, l’annotazione a verbale delle modalità di conservazione ha semplicemente l’effetto di precostituire una prova dotata di fede privilegiata (artt. 2699, 2700 c.c.), e quindi di prevenire o rendere più difficili future contestazioni; ma così come tali annotazioni, per quanto accurate, non impediranno mai a chi vi abbia interesse a dare la prova dell’avvenuta manipolazione (passando anche attraverso il procedimento di querela di farlo, ove necessario), allo stesso modo la mancanza o l’incompletezza delle stesse annotazioni, ovvero la scarsa (in ipotesi) efficacia dalle modalità di custodia, avranno solo l’effetto di rendere meno arduo il compito di chi voglia raggiungere quella prova, o rappresentare quegli indizi. Non quello di viziare, di per sé, il procedimento.