CONSIGLIO DI STATO, SEZ. III – sentenza 9 luglio 2013 n. 3639
Non esiste un principio assoluto di unicità o immodificabilità delle commissioni giudicatrici e vi possono essere deroghe ogni volta vi sia un caso di indisponibilità da parte di uno dei componenti della Commissione a svolgere le proprie funzioni (v., sul punto, Cons. St., sez. III, 25.2.2013, n. 1169).
Il Consiglio di Stato ha già statuito, infatti, che i “membri delle commissioni di gara […] possono essere sostituiti in relazione ad esigenze di rapidità e continuità della azione amministrativa” (Cons. St., sez. V, 3.12.2010, n. 8400), configurandosi la sostituzione come “un provvedimento di ordinaria amministrazione necessario a garantire il corretto funzionamento e la continuità delle operazioni” (Cons. St., sez. V, 5.11.2009, n. 6872). Inoltre, la necessità di operare con il plenum, come ha costantemente chiarito la giurisprudenza, si pone essenzialmente nelle fasi in cui la Commissione è chiamata a fare scelte discrezionali, in ordine alle quali v’è l’esigenza che tutti i suoi componenti offrano il loro contributo ai fini di una corretta formazione della volontà collegiale, mentre può consentirsi la deroga al principio della collegialità per le attività preparatorie, istruttorie e vincolate.