CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV – sentenza 11 marzo 2013 n. 1468
Si evidenzia come le esigenze di garanzia del contraddittorio tra le parti impongano di anticipare il più possibile la sua corretta e integrale costituzione, ai fini di tutela non solo della controparte, ma anche dello stesso chiamato, e che pertanto debba confermarsi la sussistenza di un onere in capo alla parte interessata di invocare quanto prima la presenza del terzo in causa. L’equiparazione tra memoria di costituzione nel rito amministrativo (apparendo priva di fondamento processuale la distinzione, prospettata dall’appellante, fra la memoria di costituzione breve – ossia, fondamentalmente di stile – e la memoria depositata per l’udienza di discussione del merito, che non ha riscontro nei testi) e comparsa di risposta ex art. 167 c.p.c. è, nei limiti di quanto sopra evidenziato, del tutto corretta.