CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 24 gennaio 2013 n. 435
La sentenza conferma l’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il servizio di illuminazione votiva rientra nella categoria del servizio pubblico trattandosi di attività per la quale il concessionario impegna beni e impegni capitali, mezzi, personale da destinare ad un’attività economicamente rilevante, in quanto suscettibile, almeno potenzialmente, di generare un utile di gestione e, quindi, di riflettersi sull’assetto concorrenziale del mercato di settore.