Home – Blog – News TAR e CDS: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 21 giugno 2013 n. 3398
21 giugno 2013
CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 21 giugno 2013 n. 3398h3>
E’ corretta e regolare la prestazione della garanzia provvisoria a mezzo di assegno circolare intestato ad una sola delle imprese associate, pur rinviando il bando di gara all’art. 75 del d. lgs. n. 163/2006, che stabilisce che essa garanzia può essere prestata, a scelta dell’offerente, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa, ovvero di cauzione, nel qual caso può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato a titolo di pegno a favore dell’Amministrazione aggiudicatrice. L’assegno circolare infatti, a differenza di quello bancario, costituisce un ordinario strumento di pagamento delle obbligazioni pecuniarie, in tutto e per tutto equivalente al versamento in contanti delle somme dovute; pertanto, in sede di gara per l’aggiudicazione di lavori pubblici, la presentazione delle cauzioni mediante assegno circolare deve ritenersi ritualmente effettuata.
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