Home Blog News TAR e CDS: CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sent. 24 aprile 2014, n. 2066
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CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 24 aprile 2014, n. 2066

spetta al giudice la qualificazione giuridica dell’azione, potendo egli anche attribuire al rapporto giuridico dedotto in giudizio un nomen juris diverso da quello indicato dalle parti, purchè non venga sostituita la domanda giudiziale, modificandone i fatti o fondandosi su una realtà fattuale diversa da quella allegata in giudizio; ciò trova applicazione anche nel processo amministrativo, con la precisazione che in tale sede il potere del giudice deve essere esercitato nell’ambito e nei limiti dei motivi di censura sollevati dal ricorrente. Inoltre, il potere di qualificazione della domanda giudiziale è consentito solo al giudice di primo grado, così che l’impugnazione di un provvedimento giurisdizionale deve essere proposta nelle forme previste dalla legge per la domanda così come è stata qualificata dal giudice, a prescindere dalla correttezza o meno di tale qualificazione, e non come le parti ritengano che debba essere qualificata.

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