CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 6 marzo 2013 n. 1359
In virtù della prevalenza del dato personale su quello topografico, la notificazione presso il domicilio dichiarato nel giudizio conclusosi con la pronuncia della sentenza di primo grado, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, deve essere fatta al domicilio reale del procuratore, anche se esso sia mutato e non vi sia stata rituale comunicazione del trasferimento alla controparte; di modo che, nel caso di elezione di domicilio presso una persona determinata, che assume la veste di domiciliatario, se l’atto sia stato ricevuto direttamente dal domiciliatario ovvero da persona addetta al domicilio, la notificazione è valida e come tale idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione. Inoltre nel caso di notifica di un atto al procuratore costituito, il collega di studio del destinatario è da considerarsi addetto all’ufficio.