CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 7 giugno 2013 n. 3133
Sebbene si possa osservare che l’art. 21-septies della legge n. 241 del 1990 dispone la nullità dell’atto violativo od elusivo del giudicato e non anche della pronuncia del giudice che non abbia ancora il carattere della definitività, tuttavia, ragioni di effettività della tutela giurisdizionale, impongono di assicurare l’osservanza del provvedimento cautelare da parte della P.A., sulla base di una supposta equivalenza tra giudicato e giudicato cautelare, riconoscendo la nullità dei provvedimenti amministrativi dell’ordinanza cautelare divenuta inoppugnabile, nullità rilevabile anche d’ufficio dal giudice adito, giusto il disposto di cui all’art. 31, comma 4, c.p.a. La questione, peraltro, ha trovato esplicita soluzione nell’art. 114, comma 4, c.p.a. che, alla lett. c), prevede che in caso di accoglimento del ricorso il giudice possa pronunciare l’inefficacia degli atti emessi in violazione od elusione di sentenze non passate in giudicato o di altri provvedimenti; confermandosi, quindi, la tesi della nullità derivante dalla violazione di un “giudicato” cautelare, come nella specie.