C.DI S., ADUNANZA PLENARIA – sentenza 3/02/2014 n. 8
In adesione a ormai consolidato orientamento del Consiglio di Stato (C.d.S., Sez. V, 30 novembre 2011, n. 6329; C.d.S., Sez. VI, 6 settembre 2010, n. 6469; C.d.S., Sez. VI, 27 luglio 2010, n. 4888; C.d.S., Sez. IV, 19 ottobre 2006, n. 6212; C.d.S., Sez. VI, 13 giugno 2005, n. 3089), che l’art. 10, comma
1-bis, l. 11 febbraio 1994, n. 109, aggiunto dall’art. 3 l. 18 novembre 1998, n. 415 – applicabile
ratione temporis alla fattispecie
sub iudice, ma ormai superato dall’art. 34, comma 2, d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ora confluito nell’art. 38, comma 1 lett.
m-quater), d. lgs. n. 163 del 2006 –, il quale vietava la partecipazione alle gare d’appalto per la realizzazione di lavori pubblici alle imprese in situazione di collegamento ai sensi dell’art. 2359 cod. civ., non può qualificarsi alla stregua di disposizione tassativa di stretta interpretazione, preclusiva dell’individuazione di fattispecie ulteriori di collegamento sostanziale tra imprese, che siano lesive del principio di segretezza delle offerte e dunque falsino la competizione e violino la par condicio tra le partecipanti alla gara.