Home Blog News TAR e CDS: TAR CAMPANIA – NAPOLI, SEZ. I – sent.10 settembre 2013 n. 4216
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TAR CAMPANIA – NAPOLI, SEZ. I – sent.10 settembre 2013 n. 4216

In materia di appalti pubblici, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale, anche dopo l’intervento dell’aggiudicazione definitiva, non è precluso all’amministrazione appaltante di revocare l’aggiudicazione stessa, in presenza di un interesse pubblico individuato in concreto, del quale occorre dare atto nella motivazione del provvedimento di autotutela, alla stregua dei principi generali dell’ordinamento giuridico, i quali, oltre che espressamente codificati dall’art. 21 quinquies della l. 241/90, trovano fondamento negli stessi principi costituzionali predicati dall’art. 97 della Costituzione, ai quali deve ispirarsi l’azione amministrativa. L’esercizio di tale potere, peraltro, tenuto conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse che lo giustificano, non è subordinato al ricorrere di ipotesi tipiche, tassativamente predeterminate dal legislatore, ma è rimesso alla valutazione ampiamente discrezionale della stazione appaltante, attraverso un giudizio sulla capacità di gestione del servizio e sull’affidabilità della ditta prescelta in relazione ai requisiti morali posseduti, sindacabile in sede di legittimità solo per manifesta illogicità delle scelte operate. Nel caso di specie, il provvedimento di revoca dell’aggiudicazione è stato sostanzialmente adottato per il venir meno del rapporto fiduciario con l’aggiudicataria, che deve necessariamente connotare, sin dal momento genetico, i rapporti contrattuali di appalto pubblico, in conseguenza dei comportamenti tenuti dall’aggiudicataria prima della stipula del contratto.

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