TAR CAMPANIA – NAPOLI, SEZ. II – sentenza 27 febbraio 2013 n. 1155
E’ invalido il contratto di avvalimento con cui la società ausiliaria, con mera ripetizione di quanto stabilito dall’art. 49 co. 2 del d.lgs. 163/2006, si impegna a mettere a disposizione ai fini della partecipazione alla gara, «tutte le risorse, nessuna esclusa, per consentire l’esecuzione del lavoro, in particolare, parte dei requisiti, ovvero […] di essere in possesso del certificato UNI EN ISO 9001:2008 per i settori di attività. La giurisprudenza, infatti, ha chiarito, in casi analoghi, che l’avvalimento, così come configurato dalla legge, deve essere reale e non formale, nel senso che non può considerarsi sufficiente “prestare” la certificazione posseduta assumendo impegni assolutamente generici, giacché in questo modo verrebbe meno la stessa essenza dell’istituto, finalizzato non già ad arricchire la capacità tecnica ed economica del concorrente, bensì a consentire a soggetti che ne siano sprovvisti di concorrere alla gara ricorrendo ai requisiti di altri soggetti, garantendo l’affidabilità dei lavori, dei servizi o delle forniture appaltati.