TAR Emilia Romagna – Bologna, SEZ. I, 28 giugno 2013, n. 484
Non si può chiedere in giudizio che il giudice compia la verifica di anomalia sulle offerte, in sostituzione dell’amministrazione. Infatti, il giudice si può sostituire all’amministrazione pronunciandosi sulla fondatezza della pretesa solo se ricorrono due condizioni: a) che l’inerzia dell’amministrazione sia illegittima (art. 31, comma 1, c.p.a.); b) che non residuino ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non siano necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione (art. 31, comma 3, c.p.a.).Vi è poi una clausola di chiusura del sistema, contenuta nell’art. 34, comma 2, c.p.a., a tenore del quale “in nessun caso il giudice può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati.