TAR LAZIO – ROMA, SEZ. III quater, 5 luglio 2013, n. 6645
Il bando di gara è immediatamente impugnabile solo quando contiene clausole escludenti o che impediscono la formulazione dell’offerta (Cons. St., A.P., 29 gennaio 2003, n. 1; id. 4 dicembre 1998, n. 1; id., sez. V, 15 maggio 2013, n. 2625; id., sez. III, 18 gennaio 2013, n. 293; id., sez. V, 3 agosto 2011, n. 4625; id.14 luglio 2011, n. 4274). Perciò, come chiarito anche dalla più recente giurisprudenza, le clausole del bando o della lettera di invito, che onerano l’interessato ad un’immediata impugnazione, sono soltanto quelle che prescrivono in modo inequivoco requisiti di ammissione o di partecipazione alla gara, in riferimento sia a requisiti soggettivi che a situazioni di fatto, la carenza dei quali determina immediatamente l’effetto escludente, configurandosi il successivo atto di esclusione come meramente dichiarativo e ricognitivo di una lesione già prodotta (Cons.St., sez. V, 5 ottobre 2011, n. 5454 e 19 settembre 2011, n. 5323).