Home – Blog – Osservatorio TAR Liguria: Tar Liguria, Sez. I, sent. 9 novembre 2019 n. 859
9 novembre 2019
Tar Liguria, Sez. I, sent. 9 novembre 2019 n. 859; Pres. Caruso, Est. Goso; M. M. (Avv.ti Max Diego Benedetti, Simona Motta e Federico Annoni) c. Comune di Rapallo (Avv.ti Luigi Cocchi e Sergio Maria Carbone) e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Avvocatura Distrettuale dello Stato).
RICORSO – interesse – sopravvenuta carenza – dichiarazione soltanto a seguito di rigorosa verifica.
DEMANIO MARITTIMO – ingiunzione rimessione in pristino ex art. 54 cod. nav. – presupposti – sussistenza di un contegno antigiuridico.
La verifica in ordine alla permanenza dell’interesse a ricorrere deve essere effettuata in modo rigoroso. Si potrà, pertanto, concludere per l’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse, soltanto qualora le allegate sopravvenienze fattuali consentano di escludere che alcuna utilità, neppure morale, potrebbe essere ritratta dall’accoglimento del ricorso.
L’art. 54 cod. nav. stabilisce che “qualora siano abusivamente occupate zone del demanio marittimo o vi siano eseguite innovazioni non autorizzate, il capo del compartimento ingiunge al contravventore di rimettere le cose in pristino entro il termine a tal fine stabilito e, in caso di mancata esecuzione dell’ordine, provvede di ufficio a spese dell’interessato”. Il riferimento alla figura del “contravventore” rende evidente come l’ordine di rimozione debba essere indirizzato nei confronti del soggetto che abbia assunto un contegno antigiuridico, determinando, con un comportamento volontario, l’occupazione di uno spazio demaniale.
(A.B.)