Home – Blog – Osservatorio TAR Liguria: Tar Liguria, Sez. II, sent. 7 ottobre 2019 n. 755
7 ottobre 2019
Tar Liguria, Sez. II, sent. 7 ottobre 2019 n. 755; Pres. Pupilella, Est. Vitali; Carrozzeria Elio di Berruti Elio & C. s.a.s. ed altri (Avv.ti Luca Griselli e Marco Salina) c. Comune di Savona (Avv. Mauceri) ed altri
Accesso agli atti – appalti pubblici – legittimazione – interesse – impresa non partecipante – non sussistente
L’accesso agli atti è consentito soltanto a coloro che sono titolari di una posizione differenziata rispetto al quisque de populo, e di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti ai quali è chiesto l’accesso (art. 22 comma 1 lett. b L. n. 241/1990).
Nel caso di gare pubbliche, informate al principio di protezione della riservatezza, l’accesso è consentito “al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto” (art. 53 comma 6 D. Lgs. n. 50/2016).
L’impresa che non ha partecipato alla gara e non ha impugnato la lex specialis non è legittimata né interessata ad accedere all’offerta dell’aggiudicataria.
La speciale legittimazione a conoscere gli atti di pubbliche gare scaturisce infatti dal confronto concorrenziale con gli altri concorrenti, e non dall’interesse ad effettuare segnalazioni presso l’ANAC e/o altre autorità amministrative, facoltà che non è certo preclusa dalla mancata conoscenza dell’offerta della controinteressata.
Nel concorrere di più modelli legali che disciplinano l’accesso agli atti amministrativi (accesso ai sensi della legge n. 241 e accesso civico ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013), è precluso al giudice amministrativo qualificare in maniera diversa la domanda di accesso presentata dal privato ai sensi degli artt. 22 e ss. L. n. 241/1990 (cfr. Cons. di Stato, V, 2.8.2019, n. 5503).
(L.T.)