Home Blog Osservatorio Giurisprudenza Amministrativa: Tar Liguria, Sez. II, Sent. del 5 febbraio 2014 n. 194 – Pres. Caruso – Est. Perugia-
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Tar Liguria, Sez. II, Sent. del 5 febbraio 2014 n. 194 – Pres. Caruso – Est. Perugia-

Atto impugnabile – regolamento – prescrizione di dettaglio è tale. Orari pubblici esercizi – competenza – sindaco – regolamento approvato dal consiglio comunale – illegittimità. Regolamento comunale – criteri di localizzazione di sale da gioco – individuazione luoghi sensibili – legittimità.

L’interesse a chiedere l’annullamento in via principale e diretta di un regolamento comunale deve dichiararsi ammissibile nei casi in cui incida immediatamente sull’iniziativa imprenditoriale dei ricorrenti (ad esempio l’orario di apertura). (1)
La previsione di rigidi orari di apertura e chiusura serale dell’attività (con obbligo di chiusura, peraltro, oltremodo anticipato rispetto ai limiti consentiti dalle autorizzazioni di pubblica sicurezza di cui sono attualmente in possesso le Società ricorrenti) non trova infatti, alcuna copertura normativa nelle disposizioni della Legge Regionale n. 17 del 2012.
Né la titolarità del potere esercitato dal Consiglio Comunale genovese può farsi discendere dalla generale previsione di cui all’art. 50, comma 7, Dlgs 18 agosto 2000, n. 267, secondo il quale il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici.
Considerato che le sale giochi, in quanto locali ove è possibile fruire di una prestazione ludica o di svago, non configurano né esercizi commerciali, né servizi pubblici, ma devono farsi rientrare nell’ampia nozione di “pubblico esercizio”, contenuta nella cennata disposizione (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 31 agosto 2012 n. 1484), deve innanzitutto rilevarsi come l’autorità investita della potestà regolatoria degli orari sia chiaramente individuata nel Sindaco, pur nella doverosa osservanza dei criteri stabiliti dall’organo consiliare. Nel caso in esame, invece, il Consiglio Comunale non si è limitato alla fissazione dei criteri, ossia a definire gli indirizzi sulla base dei quali il Sindaco avrebbe dovuto successivamente articolare l’orario delle sale da gioco, ma ha direttamente stabilito detto orario, con una previsione di tale rigidità che il successivo intervento sindacale, pur richiesto dalla previsione contenuta nel primo periodo dell’art. 18 del Regolamento Comunale, non potrà che riprodurre i vincoli imposti dal Consiglio.
Del resto, il potere di regolazione degli orari, configurato dal citato art. 50, comma 7, deve essere esercitato per fare fronte alle esigenze previste dalla disposizione medesima (“armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti”), alle quali sono estranee le finalità di lotta alla ludopatia perseguite nel caso di specie (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. III, 13 settembre 2012, n. 2308).
Da ciò deriva che la disposizione dettata dal Regolamento Comunale in materia di orari (articolo 18, comma 1, secondo periodo) è illegittima e deve essere annullata.
Deve ritenersi altresì illegittima la disposizione di cui all’art. 8, comma 2, secondo periodo del Regolamento Comunale, secondo cui “l’autorizzazione comunale costituisce comunque condizione di esercizio dell’attività sul territorio comunale”.
Invero, la sola interpretazione possibile di tale disposizione sembra implicare la necessità dell’autorizzazione comunale anche per le attività già esercitate sulla base di antecedenti autorizzazioni di polizia, ponendosi, in tale prospettiva, in palese violazione del principio di irretroattività valido anche per gli atti regolamentari.
I ricorrenti con altra censura hanno altresì addotto la violazione che il Regolamento Comunale avrebbe operato, con riferimento all’art. 2 della Legge Regione Liguria 30 aprile 2012 n. 17, ponendo in essere uno sconfinamento delle previsioni inibitorie del gioco a premi in denaro al di là di quanto ammesso dalla normativa regionale.
In particolare, la disposizione generale introdotta dal Comune avrebbe ampliato il novero dei luoghi sensibili astrattamente individuati dalla Legge (artt. 7 e 19), inibendo la collocazione delle postazioni di gioco a meno di cento metri dagli sportelli bancari, dai bancomat o dalle agenzie di prestiti su pegno.
Il Collegio deve operare una distinzione a tale riguardo, escludendo dall’applicabilità di tali disposizioni i soggetti che avevano già ottenuto l’assenso di polizia prima dell’entrata in vigore del Regolamento.
Pertanto, per gli operatori che subentreranno all’atto generale impugnato, non si condivide la censura, atteso che la Legge ha previsto che gli Enti locali tengano conto del contesto e della sicurezza urbana nell’individuazione delle località in cui non sono ammissibili le sale da gioco o le postazioni per tale attività. (2)
È legittimo il Regolamento Comunale nella parte in cui impone il divieto di vicinanza di giochi a premio in denaro in prossimità di apparecchi di erogazione di denaro, in quanto evidentemente idonea ad alimentare l’inclinazione al gioco compulsivo.
Pertanto le limitazioni imposte attraverso il Regolamento Comunale devono ritenersi legittime, almeno per l’avvenire, con riferimento ai soggetti che hanno richiesto o chiederanno l’autorizzazione dopo l’entrata in vigore del Regolamento Comunale.

(1) Nel caso di specie i ricorrenti denunciavano due distinti profili d’illegittimità dell’atto comunale, il primo attinente alla parte in cui esso limita l’orario di apertura delle sale da gioco o dei locali pubblici in cui sono posizionate le attrezzature per tale intrattenimento, la cui violazione denunciata riguarda l’articolo 3 del Dlgs 13 giugno 2011 n. 138 (convertito con legge 14 settembre 2011 n. 148), e sotto altro profilo l’assenza d’idonea motivazione alla limitazione così imposta.
Con tale doglianza, riconosciuta fondata dalla Seconda sezione del T.A.R. Liguria, viene censurata la disposizione regolamentare di cui all’art 18, comma 1, secondo periodo del regolamento comunale, che limita l’attività delle sale da gioco ove sono messi a disposizione del pubblico giochi o scommesse che consentono vincite in denaro ad un orario compreso fra le 9 antimeridiane e le ore 19.30.

(2) La nozione di “contesto urbano” deve ritenersi necessariamente generica e necessita di essere contestualizzata ad opera degli altri soggetti cui è attribuita la relativa potestà.
Invero la normativa è stata dichiaratamente introdotta nell’esercizio delle competenze legislative regionali in materia di salute e politiche sociali, come correttamente documentato ed evidenziato nell’istruttoria comunale.
Risultano infatti allegate, da parte del Comune, le acquisizioni circa la crescente dipendenza dal gioco che viene esercitato in apparenza per piccole somme dalle categorie sociali meno attrezzate economicamente e culturalmente a resistere alla tentazione di provare ad arricchirsi in contrasto alla ratio che la norma intende limitare.
Vieppiù, attraverso una complessa interpretazione ermeneutica il Collegio ha fatto proprio il ragionamento induttivo secondo il quale le attuali politiche sociali hanno superato il retaggio che vedeva soprattutto le persone molto facoltose incedere al gioco sino a perdere la loro posizione di privilegio, abbracciando la nuova prospettiva che vede il fenomeno coinvolgere anche i soggetti privi di tali privilegi.
Il T.A.R. Liguria ha altresì evidenziato che la sempre maggiore capillarità delle strutture organizzate in sale da gioco, è causa di evidenti danni che possono essere ovviati solo attraverso l’intervento degli Enti preposti a risolvere tali problematiche.
Tali prerogative sono state attribuite dalla Regione Liguria all’Ente Comunale, rendendo pertanto infondata la censura in esame.
Lo stesso Collegio ha rilevato che le osservazioni svolte sulla natura di politica sociale di contenimento del gioco a premi in denaro, rendono ragionevoli le scelte operate dall’Ente Comunale, contestate dai ricorrenti.

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