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TAR LIGURIA, SEZ. II – sentenza 12 dicembre 2013, n.1532

E’ illegittima la clausola della lex specialis contenente la prescrizione che circoscrive alle sole aziende produttrici e/o a loro emanazioni la manutenzione di apparecchiature ad alta tecnologia. Oltre a tradursi in una ingiustificata restrizione della libera concorrenza in un settore nel quale l’attività di manutenzione qualificata è espressamente riconosciuta, la prescrizione ha quale concreto effetto l’integrazione (verticale) di autonome attività d’impresa, condizionata ad un atto di assenso unilaterale del produttore delle apparecchiature. Rimettere ad un’autorizzazione rilasciata dalla ditta produttrice l’esecuzione delle prestazioni, oltre a violare il principio di proporzionalità ed adeguatezza, frustrerebbe la normativa in tema di professioni protette autorizzate.

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