Home Blog Osservatorio Giurisprudenza Amministrativa: TAR LIGURIA, SEZ. II – sentenza 12 febbraio 2015, n. 169
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TAR LIGURIA, SEZ. II – sentenza 12 febbraio 2015, n. 169

Pres. Caruso, Est. Goso; Regione Liguria (Avv. Sommariva, Benghi) c. Provincia di Imperia (Avv. Crocetta, Manco) e con intervento ad opponendum di Riviera Trasporti S.p.a. (Avv. Malena, Bitetti)

TRASPORTO PUBBLICO – bando di gara in contrasto con legge regionale di prossima approvazione – contrasto con normativa vigente ratione temporis – non sussiste – carenza di motivazione per non aver tenuto conto del disegno di legge in via di approvazione – sussiste

È illegittimo il bando di gara con cui la Provincia di Imperia ha indetto una procedura ristretta di gara, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, su gomma e filoviario, in quanto adottato in netto contrasto con la legge regionale di riforma del trasporto pubblico locale che sarebbe stata approvata pochi giorni dopo.
Infatti, sebbene la fase costitutiva del subprocedimento di indizione della gara di appalto si sia conclusa prima dell’entrata in vigore della legge di riforma del settore e non possa dunque, per ciò solo, essere ritenuta incoerente con il quadro normativo vigente ratione temporis, tuttavia non è seriamente opinabile che, al momento dell’adozione degli atti impugnati, l’Amministrazione provinciale procedente potesse non conoscere la fondamentale circostanza per cui era in predisposizione una riforma legislativa regionale tale da modificare radicalmente il riparto delle competenze in materia di trasporto pubblico locale (affidando alla Regione il compito di espletare, tramite la nuova Agenzia regionale per il Trasporto pubblico) e da mettere in dubbio la stessa possibilità di dare corso alle gare d’appalto eventualmente già bandite a livello provinciale.

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