Home – Blog – Osservatorio TAR Liguria: TAR Liguria, Sez. II, sentenza 13 novembre 2019 n. 905
13 novembre 2019
TAR Liguria, Sez. II, sentenza 13 novembre 2019 n. 905; Pres. Pupilella, Est. Vitali; Iecotec S.r.l. (Avv.ti Arianna Sansone e Eleonora Ebe Lucia Bonsignori) c. ALISA (Avv.ti Luigi Cocchi e Gerolamo Taccogna) e Regione Liguria (Avv. Riccardo Maoli).
CONTRATTI PUBBLICI – gara – lex specialis – clausole aventi portata escludente – impugnabilità immediata.
CONTRATTI PUBBLICI – gara – lex specialis – rettifica bando di gara – decorrenza termine impugnazione dalla data della rettifica – soltanto in caso di modifica delle condizioni di ammissione.
Le clausole della “legge di gara” che rivestono una portata escludente, precludendo la partecipazione di un determinato operatore, sono immediatamente lesive, sicché se ne impone una tempestiva impugnazione (cfr., per tutte, Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 4/2018).
Nel caso di rettifica del bando di gara, con riapertura dei termini per la presentazione delle domande, il termine per l’impugnazione decorrerà dalla data di pubblicazione della rettifica e non da quella precedente del bando rettificato, soltanto qualora la rettifica del bando modifichi le condizioni di ammissione alla gara. Al di fuori di questa ipotesi, il ricorso dovrà dichiararsi irricevibile, per tardività, rispetto alla pubblicazione del bando originario relativo alla procedura.
(A.B.)