Home – Blog – Osservatorio Giurisprudenza Amministrativa: TAR LIGURIA, SEZ. II, sentenza 16 giugno 2014, n. 944
16 giugno 2014
TAR LIGURIA, SEZ. II, sentenza 16 giugno 2014, n. 944
Pres. Caruso; Est. Goso; Medical Equipment Solutions & Applications Sagl (Avv.ti Anselmi, Brandolin, Vaccaro) c. Agenzia Regionale Sanitaria – ARS Liguria (Avv.ti Cocchi e Taccogna) e c. ASL 1 Imperiese (n.c.) e c. ASL 2 Savonese (n.c.) e c. ASL 3 Genovese (n.c.) e c. ASL 4 Chiavarese (n.c.) e c. ASL 5 Spezzino (n.c.) e c. E.O. Ospedali Galliera (n.c.) e c. Ospedale Internazionale Evangelico (n.c.)
CONTRATTI P.A. – appalti – affidamento gestione e manutenzione apparecchiature elettromedicali – clausola che impone ad aggiudicataria vincolo necessario con casa produttrice – illegittimità
È illegittima la clausola del bando di gara per l’affidamento del servizio di gestione e manutenzione di apparecchiature elettromedicali e tecnico-scientifiche che disponga che l’impresa aggiudicataria possa effettuare la manutenzione delle apparecchiature “ad elevata complessità e specificità manutentiva” o affidandola in subappalto alle aziende produttrici (o alle loro “emanazioni”), o mediante proprio personale, purchè munito di specifiche “attestazioni di abilitazione agli interventi” o, infine, con una gestione mista che preveda per alcune apparecchiature la stipulazione di contratti di subappalto e per le altre la manutenzione con personale dipendente. Infatti, pur godendo le stazioni appaltanti di ampia discrezionalità nella determinazione dei requisiti di partecipazione, potendo individuare anche criteri più stringenti di quelli previsti dalla legge, essi devono tuttavia non eccedere i limiti della ragionevolezza e della proporzionalità. Nel caso di specie, l’aver identificato come idoneo il solo personale tecnico formato dalle aziende produttrici delle apparecchiature e munito di apposita abilitazione fornito dalle stesse, supera tale limite determinando una restrizione della concorrenza e una violazione del principio di massima partecipazione, e riconoscendo di fatto alle aziende produttrici un sostanziale ruolo di monopolisti sulle prestazioni manutentive da svolgere sulle proprie apparecchiature.
A.M.