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TAR LIGURIA, SEZ. II – sentenza 21 marzo 2014, n. 453

E’ inammissibile la domanda di annullamento di una serie di provvedimenti inerenti la complessa riorganizzazione degli enti gestori dei servizi pubblici del Comune di Torino, le selezioni indette per la scelta dei soci operativi e gli atti di alienazione delle partecipazioni, presentata da un gruppo di cittadini residenti nel Comune e utenti dei servizi pubblici in questione, per carenza di legittimazione a ricorrere. Infatti, in relazione ai provvedimenti impugnati, non si può rinvenire una lesione attuale e concreta della sfera giuridica dei ricorrenti che discenda dalla attuazione degli stessi né una posizione giuridica sostanzialmente differente da quella di un quisque de populo; i ricorrenti hanno cioè fatto valere un interesse di mero fatto, basato su valutazioni di carattere politico ed economico (che non possono in alcun modo essere apprezzate dall’autorità giudiziaria) introducendo una sorta di azione popolare.

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