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TAR LIGURIA, SEZ. II – sentenza 29 agosto 2014 n. 1324

Pres. Caruso, Est. Goso – C.I.T.E.P. Soc. Coop. (Avv.ti Grassi e Del Santo) c. Autorità Portuale della Spezia (Avv. Cocchi) e Edil.Co.Pre S.r.l. (Avv.ti Cordoni e Paciscopi)

CONTRATTI P.A. – appalto – clausola del bando non chiara in relazione a sottoscrizione professionista abilitato ex art. 90 codice dei contratti – chiarimenti successivi della stazione appaltante –

È illegittima l’aggiudicazione di un appalto nei confronti di un’impresa che abbia presentato gli elaborati progettuali richiesti dal bando non sottoscritti da un professionista abilitato ex art. 90 del d.lgs. 163/2006 qualora, pur in presenza di una clausola del bando poco chiara a riguardo, la stessa stazione appaltante sia successivamente intervenuta specificando, in una mail scritta in risposta ad un quesito della seconda classificata, che gli elaborati progettuali dovessero essere sottoscritti da un professionista abilitato. Tali precisazioni, sebbene non possano considerarsi pariordinate alle previsioni della legge di gara ovvero integrative delle sue prescrizioni, tuttavia costituiscono una sorta di interpretazione autentica, con cui l’amministrazione chiarisce la propria volontà provvedimentale, dapprima non perfettamente intellegibile.

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