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TAR LIGURIA, SEZ. II, sentenza 4 ottobre 2013, n. 1190

E’ illegittimo il ricorso al criterio del prezzo indicato in lettere rispetto a quello indicato in cifre, quando il contrasto tra i prezzi costituisca il frutto di un errore materiale facilmente riconoscibile. Pertanto la clausola del bando relativa all’individuazione del prezzo offerto in caso di contrasto fra quello espresso in lettere ed esposto in cifre, lungi da veicolare un precetto antitetico ai principi che conformano le manifestazioni di volontà, va piuttosto intesa nel senso che: se (e solo dopo che) la stazione appaltante, pur avendo fatto ricorso ad altri parametri o fattori relativi alla quantificazione dell’offerta economica, non riesca ad individuare il prezzo realmente offerto, dovrà assumere a termine di riferimento il prezzo indicato in lettere.

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