Home Blog News TAR e CDS: TAR LOMBARDIA – MILANO, SEZ. I – 18 settembre 2014 n. 2358
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TAR LOMBARDIA – MILANO, SEZ. I – 18 settembre 2014 n. 2358

Il procedimento finalizzato al raggiungimento di un accordo bonario, disciplinato dall’art. 240 del codice dei contratti pubblici, si inserisce nella fase di esecuzione del contratto in corso tra le parti; in tale ambito, le relative controversie, in quanto scaturenti dallo svolgimento del rapporto paritario cui è preordinato lo scambio, sono espressamente riservate alla cognizione del giudice civile.
 Avendo l’accordo bonario natura di transazione sulle liti esecutive, il giudice amministrativo, ne consegue, è privo di giurisdizione in ordine al rapporto giuridico sottostante. Non è condivisibile sostenere che la situazione soggettiva pretensiva che fa capo all’appaltatore è di interesse legittimo all’osservanza, da parte dell’amministrazione, delle norme procedimentali che regolano la definizione bonaria. Non bisogna, infatti, a parere del Collegio, confondere la parziale formalizzazione giuridica (ovvero con regole di diritto oggettivo) delle trattative prenegoziali di una pubblica amministrazione con l’esistenza di un potere autoritativo. La scansione di cui all’art. 240 del codice dei contratti è finalizzata alla formulazione di una mera proposta negoziale, risolvendosi essa in una procedura obbligatoria di conciliazione preventiva, di cui la legislazione processuale civile esibisce svariate ipotesi (sul versante, ad esempio, previdenziale), le conseguenze della cui violazione (in termini ad esempio di condizione di procedibilità, ovvero di regolamentazione delle spese processuali), spetta esclusivamente al giudice munito della giurisdizione verificare.

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