Home Blog News TAR e CDS: TAR LOMBARDIA – MILANO, SEZ. II – sentenza 4 giugno 2013 n. 1445
󰀄

TAR LOMBARDIA – MILANO, SEZ. II – sentenza 4 giugno 2013 n. 1445

è inammissibile il ricorso per difetto di prova di legittimazione attiva da parte del ricorrente qualora giunga oltre i termini stabiliti dalla legge. Infatti la giurisprudenza è, difatti, concorde nel ritenere che i termini fissati dall’art. 73 comma 1, c.p.a. per il deposito di memorie difensive e documenti abbiano carattere perentorio, in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico processuale posto a presidio del contraddittorio e dell’ordinato lavoro del giudice; sicché la loro violazione conduce all’inutilizzabilità processuale delle memorie e dei documenti presentati tardivamente, che vanno considerati tamquam non essent.

󰁓