Home – Blog – News TAR e CDS: TAR MARCHE, SEZ. I – sentenza 7 marzo 2014 n. 322
7 marzo 2014
TAR MARCHE, SEZ. I – sentenza 7 marzo 2014 n. 322
Se dopo l’aggiudicazione provvisoria di una gara ad una associazione temporanea di impresa una delle società mandanti sia stata posta in liquidazione e, avendo presentato richiesta di concordato preventivo, ha informato l’aggiudicataria mandataria di non essere interessata alla prosecuzione dell’appalto, è legittima l’aggiudicazione definitiva nei confronti della stessa ATI qualora al momento della medesima aggiudicazione definitiva la mandataria dimostri il possesso delle qualificazioni SOA che al momento della presentazione delle offerte erano possedute dalla mandante venuta meno. Infatti il divieto di modificazioni soggettive ex art. 37 co. 9 del d.lgs. 163/2006 deve essere interpretato nel senso che sono ammesse modificazioni soggettive purchè esclusivamente in riduzione, ossia non consentendosi la sostituzione o l’aggiunta di nuovi componenti.