TAR PIEMONTE, SEZ. I – ordinanza 8 marzo 2013 n. 113
Pur rilevando che non si possa disconoscere alla stazione appaltante, in via astratta e generale, il potere di ritirare gli atti di gara qualora venga a conoscenza di circostanze idonee a mettere in dubbio la convenienza economica della gara medesima (e ciò a maggior ragione quando la procedura non sia ancora pervenuta alla aggiudicazione definitiva), si ritiene che in ossequio a criteri di ragionevolezza e prudenza l’Amministrazione possa pervenire a tale decisione solo dopo aver effettuato una adeguata istruttoria finalizzata a verificare l’effettiva opportunità di ritirare gli atti di gara, anche al fine di evitare che una procedura di gara venga annullata sulla base di notizie o circostanze di valore non comprovato.