Home – Blog – News TAR e CDS: TAR PIEMONTE, SEZ. II sentenza 15 novembre 2013 n. 1207
15 novembre 2013
TAR PIEMONTE, SEZ. II sentenza 15 novembre 2013 n. 1207
Sulla base del canone di interpretazione degli atti negoziali secondo buona fede e del principio del favor partecipationis che ispira, come è noto, l’art. 46 del Codice dei contratti pubblici, è legittima l’ammissione alla gara di un’impresa che per un errore materiale non riporta nell’oggetto della cauzione versata il riferimento a parte dell’offerta per cui la cauzione stessa è richiesta, considerato che ha tuttavia allegato alla propria offerta una polizza fideiussoria rilasciata per un importo superiore a quello richiesto dal bando ed inequivocabilmente riferibile a tutti i lotti in gara.
L’art. 75 del codice dei contratti, pure invocato da parte ricorrente, consente invero l’esclusione del concorrente che abbia disatteso l’obbligo di presentazione della cauzione provvisoria soltanto nelle ipotesi più gravi, quali l’integrale assenza della garanzia, la mancata sottoscrizione da parte del garante e la mancata o incompleta indicazione delle imprese garantite, l’insufficienza dell’importo garantito o della validità temporale, la sua provenienza da soggetto non autorizzato al rilascio, l’assenza delle condizioni di copertura stabilite dall’art. 75, quarto comma, del Codice (cfr., sul punto, A.V.C.P., determinazione 10 ottobre 2012 n. 4).