Home Blog News TAR e CDS: TAR PUGLIA – LECCE, SEZ. II – sentenza 26 marzo 2013 n. 668
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TAR PUGLIA – LECCE, SEZ. II – sentenza 26 marzo 2013 n. 668

Ai fini dell’applicazione dell’art. 38, comma 1, lett. f) del Codice dei contratti pubblici non è necessario un accertamento della responsabilità per inadempimento del contraente in relazione ad un precedente rapporto contrattuale, quale sarebbe richiesto per l’esercizio di un potere sanzionatorio, ma è sufficiente una motivata valutazione dell’Amministrazione in ordine alla grave negligenza o malafede nell’esercizio delle prestazioni affidate, che abbia fatto venir meno la fiducia ; a giudizio del Collegio, il subappalto non autorizzato (cui la ricorrente stessa ammette di aver fatto ricorso, pur adducendo, senza documentarla, la necessità di eseguire degli interventi urgenti, non previsti nell’oggetto dell’appalto) costituisce di per sé solo “errore grave” nell’esercizio dell’attività professionale ed imprenditoriale, tanto da assumere rilevanza penale. Conseguentemente, deve ritenersi che legittimamente la stazione appaltante possa escludere da una gara pubblica, ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. f) del d.lgs. n. 163/2006, l’appaltatore che vi abbia fatto ricorso, sia pure nell’ambito del rapporto contrattuale con altra pubblica amministrazione, in quanto la violazione di un divieto così grave (e così gravemente sanzionato dall’ordinamento giuridico) è idoneo di per sé solo a incidere negativamente sul rapporto fiduciario tra la stazione appaltante e l’appaltatore che la disposizione in questione si propone di salvaguardare.

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