Home Blog News TAR e CDS: TAR Valle D’Aosta, 14 aprile 2014, n. 17 – Presidente Paolo Turco – Estensore Antonio De Vita
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TAR Valle D’Aosta, 14 aprile 2014, n. 17 – Presidente Paolo Turco – Estensore Antonio De Vita.

EDILIZIA e URBANISTICA – Piano regolatore generale – Adozione di Varianti sostanziali al Piano Regolatore – L. R. Valle D’Aosta, n. 11/1998 – Competenza Comune e Regione.

L’intervento regionale – prima attraverso un organo di carattere tecnico qual’ è la Conferenza di Pianificazione e successivamente per mezzo della Giunta regionale – ha la finalità di armonizzare la disciplina urbanistica del singolo Comune con i principi della pianificazione territoriale e paesaggistica regionale e non di sostituire o correggere scelte discrezionali rimesse all’Ente Locale, laddove non interferiscono con i predetti principi o con interessi sovracomunali, chiaramente individuati e affidati alla vigilanza regionale.

Nel caso de quo, la Giunta regionale ha introdotto delle modificazioni anche in assenza di proposta della Conferenza di Pianificazione, in chiara violazione dell’art. 118 della Costituzione, nonché dell’art. 15 della Legge Regionale n. 11 del 1998, che qualificano il Piano quale atto intrinsecamente Comunale.

Pertanto, la regione può intervenire sullo strumento urbanistico comunale solo ed esclusivamente nei casi previsti dalla normativa di settore, ovvero per correggere talune scelte al fine di tutelare gli interessi protetti dalla pianificazione sovracomunale.

Invero, il comma 12 dell’art. 15 della Legge Regionale n. 11 del 1998, prevede l’assunzione delle decisioni “sulla scorta delle valutazioni conclusive operate dalla conferenza di pianificazione” e quindi sul presupposto che quest’ultima si sia già pronunciata ed abbia già istruito la specifica questione; in ogni caso, dovrebbe essere motivata in modo molto stringente la ragione per cui la Giunta regionale si discosta dal parere della Conferenza di Pianificazione o addirittura prescinde dal suo apporto istruttorio.

A.A.

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